IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232  concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
triennale 2017-2019»; 
  Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del  2016  il
quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle  questioni  oggetto  di  procedure  di  infrazione   da   parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:  a)  trasporti,
viabilita',    mobilita'     sostenibile,     sicurezza     stradale,
riqualificazione e  accessibilita'  delle  stazioni  ferroviarie;  b)
infrastrutture, anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione; c)  ricerca;  d)  difesa  del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica;   f)   attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  g)
informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;  h)  prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione  delle   barriere
architettoniche; 
  Considerato che l'utilizzo del citato fondo e' disposto con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, in  relazione  ai  programmi  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato. Gli  schemi  dei  decreti  sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
quali esprimono il proprio parere  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  possono  essere
adottati anche in mancanza del predetto parere; 
  Considerato  che  con  i  medesimi  decreti  sono  individuati  gli
interventi  da  finanziare  e  i  relativi  importi,  indicando,  ove
necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,  sulla  base  di
criteri  di  economicita'  e  di  contenimento  della  spesa,   anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a  carico
del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli  investimenti,
con la Banca  di  sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  con  la  Cassa
depositi e prestiti Spa e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica; 
  Visto il comma 142 del medesimo art. 1 della  richiamata  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che gli interventi di  cui
al comma 140 sono monitorati ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
maggio 2017, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 140,  della  citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone il finanziamento dei progetti
selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza  delle  periferie  e  delle
citta' metropolitane e dei comuni  capoluogo  di  provincia,  di  cui
all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019; 
  Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  che  destina  una
parte del Fondo investimenti alle Regioni  a  statuto  ordinario  per
investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo pari a 400 milioni  di
euro per l'anno 2017 e al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca per interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica
delle province e alle citta' metropolitane per un importo pari  a  64
milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018,
80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per  l'anno
2020; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.
13,   recante   «Disposizioni   urgenti   per   l'accelerazione   dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per  il
contrasto  dell'immigrazione  illegale»,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46,  che  destina,  a
valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1,  comma  140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 milioni di  euro
per le  spese  di  realizzazione  dei  centri  di  permanenza  per  i
rimpatri; 
  Viste le proposte presentate dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato inerenti ai programmi di  spesa  per  investimenti  individuati
dalle medesime amministrazioni nell'ambito dei settori di  intervento
stabiliti dalla norma; 
  Considerato che occorre procedere alla ripartizione della rimanente
quota delle risorse del fondo in relazione alla necessita' ed urgenza
di  assicurare  il  finanziamento  dei  programmi  presentati   dalle
amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta la ripartizione della  rimanente
quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, come da  elenco  allegato  che  fa  parte
integrante del presente decreto. 
  2.  Ai  fini  dell'erogazione  del   finanziamento,   i   programmi
finanziati sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  nell'ambito   della   Banca   dati   delle
amministrazioni  pubbliche  (BDAP),  conseguentemente  devono  essere
corredati  del  codice  unico  di  progetto  (CUP)   e   del   codice
identificativo della gara (CIG) anche se non  perfezionato  ai  sensi
della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale  anticorruzione
(ANAC). I soggetti attuatori  degli  interventi  relativi  al  citato
Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 21 luglio 2017 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Alfano 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Pinotti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                        Il Ministro dei beni 
                     e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1833